Guida legale

Normativa italiana
sulla fauna selvatica

Cosa puoi fare, cosa è vietato, e cosa dice la legge se trovi un animale in difficoltà.

Numeri utili

1515

Carabinieri Forestali

Fauna selvatica, reati ambientali, animali feriti su strada

112

Emergenza generale

Se l'animale costituisce pericolo immediato per persone

118

Emergenza sanitaria

Solo se sei stato morso o graffiato da animale selvatico

Cosa puoi legalmente fare

  • Raccogliere un animale selvatico ferito per portarlo al CRAS più vicino — è non solo permesso, ma incoraggiato
  • Tenerlo temporaneamente (24-48 ore) in un contenitore sicuro in attesa di consegnarlo a un centro autorizzato
  • Segnalare il ritrovamento ai Carabinieri Forestali (1515) — specialmente per specie protette o grandi predatori
  • Contattare direttamente qualsiasi CRAS sul territorio — sono obbligati ad accettare gli animali che gli vengono consegnati
  • Fotografare e documentare il luogo di ritrovamento per aiutare il CRAS a capire la causa del problema

Cosa è vietato (reati penali)

  • Detenere un animale selvatico come animale domestico — anche se ferito e "salvato" — senza autorizzazione regionale
  • Uccidere, catturare, molestare o disturbare intenzionalmente specie protette
  • Distruggere o danneggiare nidi, uova o siti di riproduzione di specie protette
  • Rimuovere pipistrelli da edifici senza autorizzazione — le colonie di pipistrelli sono protette anche nei soffitti privati
  • Commerciare animali selvatici senza certificazione CITES
  • Rilasciare in natura specie alloctone invasive (es. tartaruga dalle orecchie rosse, scoiattolo grigio)

Le norme di riferimento

Legge 157/1992

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

La legge quadro italiana sulla fauna selvatica. Stabilisce che tutti gli uccelli e molti mammiferi selvatici sono patrimonio indisponibile dello Stato. Vieta la cattura, la detenzione e l'uccisione. I CRAS operano in deroga con autorizzazione regionale.

Direttiva Uccelli (2009/147/CE)

Conservazione degli uccelli selvatici — recepita in Italia con D.Lgs. 227/2001

Protegge tutte le specie di uccelli selvatici presenti nell'UE. L'Allegato I include specie a protezione rafforzata (falco pellegrino, cicogna bianca, airone rosso...). Vieta in modo assoluto la cattura, la vendita e il disturbo.

Direttiva Habitat (92/43/CEE)

Conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche

Gli Allegati II e IV includono specie animali di interesse comunitario a protezione rigorosa. Tra queste: tutti i pipistrelli italiani, lupo, orso, lontra, testuggine di Hermann, emys orbicularis.

D.Lgs. 227/2001 + Legge 221/2015

Protezione dei pipistrelli (Chiroptera)

Tutte le 34 specie di pipistrelli presenti in Italia sono rigorosamente protette. Il disturbo nelle colonie di riproduzione o svernamento (anche in edifici privati) costituisce reato. Obbligo di segnalazione ai Carabinieri Forestali prima di qualsiasi intervento edilizio che potrebbe disturbare i pipistrelli.

CITES (Convenzione di Washington)

Commercio internazionale di specie minacciate — in Italia: Legge 150/1992

Regola il commercio di specie protette a livello internazionale. In Italia, la detenzione di esemplari in Appendice A (le più protette) richiede certificazione F10. Riguarda principalmente rettili esotici, pappagalli, rapaci.

⚠ Nota:Questa pagina è una guida informativa di sintesi, non una consulenza legale. Le normative regionali possono aggiungere ulteriori tutele. Per casi specifici o dubbi legali, contatta i Carabinieri Forestali (1515) o un'associazione come LIPU o WWF Italia.

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